Art. 3. Composizione 1. La Consulta e' composta da: a) il presidente della Giunta regionale ed il presidente del Consiglio o loro delegati; b) i membri del Parlamento Europeo eletti nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale, residenti in Liguria, o che comunque ne facciano richiesta; c) un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare regionale ed altri cinque Consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato a due terzi; d) un rappresentante, designato dal rispettivo organismo regionale, di ciascun partito o movimento politico presente in parlamento o nel Consiglio regionale; e) i presidenti delle quattro province o loro delegati; f) i Sindaci dei Comuni capoluogo o loro delegati e otto rappresentanti degli altri comuni designati dall'ANCI regionale; g) un rappresentante designato dall'Unione Comuni e Comunita' Montane (UNCEM) ligure; h) i presidenti delle quattro Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura o loro delegati; i) quattordici rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative in campo nazionale e regionale cosi' suddivisi: 1) due rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori industriali; 2) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani; 3) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; 4) due rappresentanti delle organizzazioni professionali del commercio e del turismo; 5) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative; 6) tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori; l) due rappresentanti della AICCRE; m) un rappresentante del Movimento europeo; n) un rappresentante del Movimento federalista europeo; o) un rappresentante dell'Association Europe'nne des einsegnants (AEDE). 2. Possono essere chiamati a far parte della Consulta, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio su proposta della Consulta stessa, non piu' di quindici personalita' della cultura, della scienza e dell'arte particolarmente interessate ai problemi europei.