Art. 5. Finalita' e compiti 1. La Consulta femminile regionale costituisce per la Regione Liguria organo di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della donna nella vita sociale, economica e politica. 2. E' compito della Consulta: a) proporre ai competenti organi regionali indagini e ricerche sulle condizioni della donna in Liguria, nonche' incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni da realizzare anche con le forme di collaborazione di cui all'articolo 12; b) formulare osservazioni e proposte sui progetti di legge regionale e su singole deliberazioni del Consiglio e della Giunta che abbiano riferimento a quanto previsto dal primo comma; c) presentare ai titolari dell'iniziativa legislativa proposte per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalita' di cui al primo comma; d) valutare lo stato di attuazione delle leggi che riguardano la condizione della donna; e) sviluppare rapporti di collaborazione con analoghe Consulte istituite in altre Regioni, al fine di promuovere il coordinamento delle iniziative delle diverse Regioni; f) raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile e promuovere un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti; g) presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle problematiche legate alla condizione femminile, emerse nel corso della sua attivita'; h) promuovere ogni altra iniziativa utile in relazione agli scopi di cui al primo comma. 3. Spetta agli organi della Regione assicurare il coordinamento delle iniziative della Consulta con le altre attivita' regionali. 4. La Consulta esprime per iscritto pareri, osservazioni con relazione unitaria, se approvata all'unanimita', o con relazioni di maggioranza o minoranza.