Art. 5.
                         Finalita' e compiti
 
   1.  La  Consulta  femminile  regionale  costituisce per la Regione
Liguria  organo  di  consultazione  e  di  promozione  per  il  pieno
inserimento della donna nella vita sociale, economica e politica.
   2. E' compito della Consulta:
     a)  proporre  ai competenti organi regionali indagini e ricerche
sulle condizioni della donna in Liguria, nonche' incontri,  convegni,
seminari, conferenze e pubblicazioni da realizzare anche con le forme
di collaborazione di cui all'articolo 12;
     b)  formulare  osservazioni  e  proposte  sui  progetti di legge
regionale e su singole deliberazioni del Consiglio e della Giunta che
abbiano riferimento a quanto previsto dal primo comma;
     c)  presentare  ai titolari dell'iniziativa legislativa proposte
per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalita' di  cui
al primo comma;
     d) valutare lo stato di attuazione delle leggi che riguardano la
condizione della donna;
     e)  sviluppare  rapporti di collaborazione con analoghe Consulte
istituite in altre Regioni, al fine di  promuovere  il  coordinamento
delle iniziative delle diverse Regioni;
     f)   raccogliere   e   diffondere  informazioni  riguardanti  la
condizione femminile e promuovere un migliore utilizzo delle fonti di
informazione esistenti;
     g)  presentare  annualmente al Consiglio regionale una relazione
sulle problematiche legate  alla  condizione  femminile,  emerse  nel
corso della sua attivita';
     h)  promuovere  ogni  altra  iniziativa  utile in relazione agli
scopi di cui al primo comma.
   3.  Spetta  agli  organi della Regione assicurare il coordinamento
delle iniziative della Consulta con le altre attivita' regionali.
   4.  La  Consulta  esprime  per  iscritto  pareri, osservazioni con
relazione unitaria, se approvata all'unanimita', o con  relazioni  di
maggioranza o minoranza.