Art. 6.
                             Composizione
 
   1. La Consulta e' composta:
     a)  da  una  rappresentante effettiva e una supplente di ciascun
partito o movimento politico, presente in Consiglio regionale;
     b)  da  una  rappresentante giovanile effettiva e' una supplente
dei predetti partiti o movimenti;
     c)  da  tre  rappresentanti  effettive  e  tre  supplenti  delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
regionale;
     d)  da una rappresentante effettiva e una supplente per ciascuna
associazione femminile operante in Liguria da  almeno  tre  anni  con
rappresentanze  effettive  in  piu'  di una provincia, che abbia come
scopo primario la promozione, l'emancipazione e la liberazione  della
donna  e  che  operi  con  strutture e finalita' democratiche sancite
dalla  Costituzione,  non  circoscritte  ad  interessi  di  categorie
professionali;
     e)  da  una  rappresentante  effettiva  e  una  supplente  della
Commissione regionale per la realizzazione di pari  opportunita'  fra
uomo e donna in materia di lavoro;
     f)  da  un  membro  effettivo  e  uno  supplente designato dalle
Consulte provinciali.
   2.   Ogni   partito,   associazione  o  movimento  femminile  puo'
sostituire le proprie designate in qualsiasi momento.