Art. 6. Composizione 1. La Consulta e' composta: a) da una rappresentante effettiva e una supplente di ciascun partito o movimento politico, presente in Consiglio regionale; b) da una rappresentante giovanile effettiva e' una supplente dei predetti partiti o movimenti; c) da tre rappresentanti effettive e tre supplenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; d) da una rappresentante effettiva e una supplente per ciascuna associazione femminile operante in Liguria da almeno tre anni con rappresentanze effettive in piu' di una provincia, che abbia come scopo primario la promozione, l'emancipazione e la liberazione della donna e che operi con strutture e finalita' democratiche sancite dalla Costituzione, non circoscritte ad interessi di categorie professionali; e) da una rappresentante effettiva e una supplente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunita' fra uomo e donna in materia di lavoro; f) da un membro effettivo e uno supplente designato dalle Consulte provinciali. 2. Ogni partito, associazione o movimento femminile puo' sostituire le proprie designate in qualsiasi momento.