Art. 7.
         Ammissione rappresentanti di ulteriori associazioni
 
   1.  L'ammissione  di  rappresentanti di associazioni femminili che
abbiano i requisiti  di  cui  all'articolo  6,  successivamente  alla
costituzione  di  cui  all'articolo  9,  e'  decisa  dall'Ufficio  di
presidenza del Consiglio regionale, sentita la Consulta.