Art. 8.
                         P r e s i d e n z a
 
   1. La prima seduta della Consulta viene indetta dal presidente del
Consiglio regionale.  Nel  corso  della  riunione  viene  eletta  una
presidente con la maggioranza di meta' piu' uno delle componenti.
   2.   La  Consulta  puo'  adottare  formale  provvedimento  atto  a
garantire la rotazione, per pari periodi di tempo,  dell'incarico  di
presidente.