Art. 8. P r e s i d e n z a 1. La prima seduta della Consulta viene indetta dal presidente del Consiglio regionale. Nel corso della riunione viene eletta una presidente con la maggioranza di meta' piu' uno delle componenti. 2. La Consulta puo' adottare formale provvedimento atto a garantire la rotazione, per pari periodi di tempo, dell'incarico di presidente.