Art. 9.
                   Costituzione e durata in carica
 
   1.   Le   Consulte   vengono   rinnovate  all'inizio  di  ciascuna
legislatura regionale e restano in carica sino  alla  scadenza  della
legislatura stessa.
   2.  Le  designazioni  dei componenti effettivi devono pervenire al
Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni  dal  rinnovo
del Consiglio.