Art. 10. Sanzioni ammistrative pecuniarie 1. Chiunque eserciti abusivamente attivita' agrituristica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. 2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'art. 7 sesto comma lettere c), f) e g) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000. 3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate al Comune competente per territorio. Si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono interamente devolute al Comune a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.