Art. 10.
                   Sanzioni ammistrative pecuniarie
 
   1.  Chiunque  eserciti  abusivamente  attivita'  agrituristica  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
   2.  Chiunque  contravvenga  agli  obblighi di cui all'art. 7 sesto
comma lettere c), f) e g) e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000.
   3.  Le  funzioni  amministrative  concernenti l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate al Comune competente
per  territorio.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge
regionale 2 dicembre  1982,  n.  45  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   4.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  sono
interamente devolute  al  Comune  a  titolo  di  finanziamento  delle
funzioni delegate.