Art. 11.
                     Determinazione delle tariffe
 
   1.  Entro  il  31 gennaio di ogni anno gli operatori agrituristici
devono   presentare   al   Comune   una   dichiarazione    contenente
l'indicazione  delle  tariffe che si impegnano a praticare per l'anno
in corso.
   2.  Nei  trenta giorni successivi il Comune trasmette alla Regione
l'elenco degli operatori agrituristici autorizzati con l'Elenco delle
attivita' svolte e delle tariffe praticate.
   3.  Se  dopo  il  primo  anno  di  esercizio  gli  interessati non
presentano le dichiarazioni di  cui  al  primo  comma,  si  intendono
confermate le tariffe comunicate per l'anno precedente.