Art. 11. Determinazione delle tariffe 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori agrituristici devono presentare al Comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso. 2. Nei trenta giorni successivi il Comune trasmette alla Regione l'elenco degli operatori agrituristici autorizzati con l'Elenco delle attivita' svolte e delle tariffe praticate. 3. Se dopo il primo anno di esercizio gli interessati non presentano le dichiarazioni di cui al primo comma, si intendono confermate le tariffe comunicate per l'anno precedente.