Art. 12. Programma agrituristico regionale 1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e comunitaria, con il piano regionale di sviluppo e con gli strumenti di programmazione territoriale regionale, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali. 2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico ed i Comuni nei cui centri abitati sono consentite attivita' agrituristiche ai sensi dell'art. 4 secondo comma, determina gli interventi per la valorizzazione delle risorse economiche, naturali, ambientali e paesaggistiche, fissa i criteri di ripartizione dei fondi destinati all'agriturismo, individua gli interventi funzionali all'agriturismo o a questo collegati da effettuarsi ad iniziativa di altri settori della Amministrazione. 3. Il programma agrituristico regionale ha durata quinquennale e si articola in piani annuali di attuazione, che determinano per ciascun anno il livello di spesa e le iniziative, pubbliche e private, ammesse a finanziamento. 4. I piani annuali di attuazione sono approvati entro il 30 aprile di ciascun anno dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto dei piani integrati zonali di cui all'art. 13. 5. Il programma regionale viene elaborato curando il coordinamento con i programmi di interesse agrituristico approvati ai sensi del Regolamento CEE 2088/85 e tiene conto delle seguenti priorita': a) promozione delle attivita' agrituristiche nelle aree protette; b) sostegno ad aziende o cooperative che valorizzano i prodotti tipici ed applicano tecniche agronomiche tese alla salvaguardia dell'ambiente. 6. Il programma agrituristico regionale e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta che redige lo schema di programma sulla base delle proposte degli Enti locali e sentiti gli organismi di amministrazione dei parchi e delle riserve naturali nonche' le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale. 7. Il programma e' trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.