Art. 12.
                  Programma agrituristico regionale
 
   1.  La  Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione
nazionale e comunitaria, con il piano regionale di sviluppo e con gli
strumenti  di programmazione territoriale regionale, adotta, entro un
anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.
   2.   Il   programma   stabilisce   gli   obiettivi   di   sviluppo
dell'agriturismo nel  territorio  regionale,  individua  le  zone  di
prevalente interesse agrituristico ed i Comuni nei cui centri abitati
sono consentite attivita' agrituristiche ai sensi dell'art. 4 secondo
comma,  determina  gli interventi per la valorizzazione delle risorse
economiche, naturali, ambientali e paesaggistiche, fissa i criteri di
ripartizione  dei  fondi  destinati  all'agriturismo,  individua  gli
interventi  funzionali  all'agriturismo  o  a  questo  collegati   da
effettuarsi ad iniziativa di altri settori della Amministrazione.
   3.  Il  programma agrituristico regionale ha durata quinquennale e
si articola in piani  annuali  di  attuazione,  che  determinano  per
ciascun  anno  il  livello  di  spesa  e  le  iniziative, pubbliche e
private, ammesse a finanziamento.
   4. I piani annuali di attuazione sono approvati entro il 30 aprile
di  ciascun  anno  dalla  Giunta  regionale,  sentita  la  competente
Commissione  consiliare  e tenuto conto dei piani integrati zonali di
cui all'art. 13.
   5. Il programma regionale viene elaborato curando il coordinamento
con i programmi di interesse agrituristico  approvati  ai  sensi  del
Regolamento CEE 2088/85 e tiene conto delle seguenti priorita':
     a)   promozione   delle   attivita'  agrituristiche  nelle  aree
protette;
     b)  sostegno ad aziende o cooperative che valorizzano i prodotti
tipici ed  applicano  tecniche  agronomiche  tese  alla  salvaguardia
dell'ambiente.
   6. Il programma agrituristico regionale e' approvato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta che redige lo schema di  programma
sulla  base  delle proposte degli Enti locali e sentiti gli organismi
di amministrazione dei parchi e delle  riserve  naturali  nonche'  le
associazioni  e organizzazioni agrituristiche operanti sul territorio
regionale.
   7. Il programma e' trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.