Art. 13.
                        Piani integrati zonali
 
   1.  Le  Comunita' montane e i Comuni associati compresi nelle zone
di prevalente  interesse  agrituristico,  individuate  nel  programma
regionale   agrituristico,   redigono   piani   zonali  integrati  di
intervento con l'osservanza degli indirizzi enunciati  dalla  Regione
nel programma regionale di cui all'art. 12.
   2. I piani zonali integrati devono contenere:
     a)  la  perimetrazione  dell'ambito territoriale cui il piano si
riferisce;
     b) il rilevamento delle risorse agricole, ambientali, culturali,
edilizie ed economico-produttive;
     c) gli interventi prioritari destinati alla valorizzazione delle
attivita' agrituristiche e delle iniziative produttive e  commerciali
tipiche, collegate all'agricoltura;
     d) le risorse finanziarie pubbliche e private disponibili.
   3.  I  piani  integrati  zonali  di  intervento sono trasmessi per
l'approvazione alla Regione che  nell'ambito  del  Piano  annuale  ne
determina il finanziamento.
 
                             Articolo 14
               Commissione regionale per l'agriturismo
 
   1.   E'  istituita  la  Commissione  regionale  per  l'agriturismo
nominata  con  decreto  del  presidente  della  Giunta  regionale   e
composta:
     a)  dal  presidente  della  Giunta  regionale,  o dall'Assessore
regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;
     b)  da  un  dipendente  regionale  di  qualifica  non  inferiore
all'ottava per i seguenti Servizi:  Servizio  produzioni  agricole  e
valorizzazione  dell'agricoltura, Servizio organizzazione turistica e
strutture ricettive, Servizio  tutela  dell'ambiente,  Servizio  beni
ambientali e naturali e Servizio strumenti urbanistici;
     c)  da tre esperti designati congiuntamente dalle Organizzazioni
agrituristiche  riconosciute  a  livello   nazionale   operanti   nel
territorio  regionale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente
regionale di  qualifica  non  inferiore  alla  sesta,  designato  dal
presidente.
   2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
     a)  formula il proprio parere alla Giunta regionale sullo schema
di programma agrituristico della Regione;
     b) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attuazione
e sui piani integrati zonali di interventi straordinari;
     c)  propone alla Giunta regionale attivita' di indagine, studio,
ricerca ed  iniziative  di  sostegno  della  domanda  e  dell'offerta
agrituristica;
     d)   svolge   attivita'  di  consulenza  in  tema  di  politiche
agrituristiche nei riguardi degli Enti locali;
     e) tiene l'Elenco regionale degli operatori agrituristici.
   3.  La  Commissione  resta  in  carica  per  la durata di ciascuna
legislatura regionale.
   4.  Ai  componenti  della Commissione si applicano le disposizioni
della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e  successive  modificazioni
ed integrazioni.
   5.  Nella tabella g) allegata alla legge regionale 27 agosto 1984,
n. 44, dal Servizio organizzazione turistica  e  strutture  ricettive
sono  soppresse  le  parole  "e agriturismo" che vengono inserite nel
Servizio produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura.