Art. 13. Piani integrati zonali 1. Le Comunita' montane e i Comuni associati compresi nelle zone di prevalente interesse agrituristico, individuate nel programma regionale agrituristico, redigono piani zonali integrati di intervento con l'osservanza degli indirizzi enunciati dalla Regione nel programma regionale di cui all'art. 12. 2. I piani zonali integrati devono contenere: a) la perimetrazione dell'ambito territoriale cui il piano si riferisce; b) il rilevamento delle risorse agricole, ambientali, culturali, edilizie ed economico-produttive; c) gli interventi prioritari destinati alla valorizzazione delle attivita' agrituristiche e delle iniziative produttive e commerciali tipiche, collegate all'agricoltura; d) le risorse finanziarie pubbliche e private disponibili. 3. I piani integrati zonali di intervento sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che nell'ambito del Piano annuale ne determina il finanziamento. Articolo 14 Commissione regionale per l'agriturismo 1. E' istituita la Commissione regionale per l'agriturismo nominata con decreto del presidente della Giunta regionale e composta: a) dal presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede; b) da un dipendente regionale di qualifica non inferiore all'ottava per i seguenti Servizi: Servizio produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura, Servizio organizzazione turistica e strutture ricettive, Servizio tutela dell'ambiente, Servizio beni ambientali e naturali e Servizio strumenti urbanistici; c) da tre esperti designati congiuntamente dalle Organizzazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale operanti nel territorio regionale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta, designato dal presidente. 2. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) formula il proprio parere alla Giunta regionale sullo schema di programma agrituristico della Regione; b) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attuazione e sui piani integrati zonali di interventi straordinari; c) propone alla Giunta regionale attivita' di indagine, studio, ricerca ed iniziative di sostegno della domanda e dell'offerta agrituristica; d) svolge attivita' di consulenza in tema di politiche agrituristiche nei riguardi degli Enti locali; e) tiene l'Elenco regionale degli operatori agrituristici. 3. La Commissione resta in carica per la durata di ciascuna legislatura regionale. 4. Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Nella tabella g) allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, dal Servizio organizzazione turistica e strutture ricettive sono soppresse le parole "e agriturismo" che vengono inserite nel Servizio produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura.