Art. 15. Interventi ed attivita' degli operatori agrituristici 1. Nel programma regionale di cui all'art. 12 sono stabilite le priorita' tra le seguenti categorie di interventi degli operatori agrituristici: a) manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico e ristrutturazione edilizia dei fabbricati rurali da destinare ad utilizzo agrituristico; b) acquisto di arredi e attrezzature per i locali da destinare ad utilizzo agrituristico ivi compresi quelli destinati alla conservazione, alla vendita e al consumo dei prodotti agricoli aziendali; c) installazione, manutenzione e miglioramento di impianti elettrici, termici e telefonici per i locali ad utilizzo agrituristico; d) allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende, caravans o altri mezzi autonomi di pernottamento; e) organizzazione di attivita' culturali, ricreative, sportive ed escursionistiche in ambito agricolo.