Art. 15.
        Interventi ed attivita' degli operatori agrituristici
 
   1.  Nel  programma  regionale di cui all'art. 12 sono stabilite le
priorita' tra le seguenti categorie  di  interventi  degli  operatori
agrituristici:
     a)    manutenzione    straordinaria,    restauro   conservativo,
risanamento  igienico  e  ristrutturazione  edilizia  dei  fabbricati
 
rurali da destinare ad utilizzo agrituristico;
     b)  acquisto  di arredi e attrezzature per i locali da destinare
ad  utilizzo  agrituristico  ivi  compresi  quelli   destinati   alla
conservazione,  alla  vendita  e  al  consumo  dei  prodotti agricoli
aziendali;
     c)  installazione,  manutenzione  e  miglioramento  di  impianti
elettrici,  termici  e  telefonici   per   i   locali   ad   utilizzo
agrituristico;
     d)  allestimento  di  spazi  attrezzati  per  la sosta di tende,
caravans o altri mezzi autonomi di pernottamento;
     e)  organizzazione  di attivita' culturali, ricreative, sportive
ed escursionistiche in ambito agricolo.