Art. 16.
               Modalita' di concessione dei contributi
 
   1.  Il  programma regionale agrituristico e di sviluppo delle aree
rurali reca norme per stabilire:
     a)  la  quota  di contributo a carico della Regione per ciascuna
categoria  degli  interventi  di  cui  all'art.  15.  Il   contributo
regionale  non  puo' superare il 50 per cento della spesa ammissibile
con un importo massimo di lire 50.000.000;
     b)  le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande
di contributo.
   2.  I  contributi  di cui alla presente legge non sono cumulabili,
per gli stessi interventi, con altri contributi pubblici.
   3.  I  contributi sono revocati e le somme eventualmente liquidate
recuperate:
     a)  quando  l'intervento  non  venga  effettuato entro i termini
indicati nell'atto di concessione;
     b)  quando  vengano  accertate  sostanziali  irregolarita' nella
documentazione giustificativa di spesa;
     c)  quando  l'attivita' agrituristica non venga attivata entro i
sei mesi dalla ultimazione dei lavori e non prosegua per i successivi
tre anni.
   4.  Nel  caso previsto alla lettera a) puo' essere disposta in via
alternativa la riduzione proporzionale del  contributo  in  relazione
alle  spese  effettivamente  sostenute e documentate purche' le opere
realizzate risultino regolarmente fruibili.