Art. 16. Modalita' di concessione dei contributi 1. Il programma regionale agrituristico e di sviluppo delle aree rurali reca norme per stabilire: a) la quota di contributo a carico della Regione per ciascuna categoria degli interventi di cui all'art. 15. Il contributo regionale non puo' superare il 50 per cento della spesa ammissibile con un importo massimo di lire 50.000.000; b) le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande di contributo. 2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con altri contributi pubblici. 3. I contributi sono revocati e le somme eventualmente liquidate recuperate: a) quando l'intervento non venga effettuato entro i termini indicati nell'atto di concessione; b) quando vengano accertate sostanziali irregolarita' nella documentazione giustificativa di spesa; c) quando l'attivita' agrituristica non venga attivata entro i sei mesi dalla ultimazione dei lavori e non prosegua per i successivi tre anni. 4. Nel caso previsto alla lettera a) puo' essere disposta in via alternativa la riduzione proporzionale del contributo in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate purche' le opere realizzate risultino regolarmente fruibili.