Art. 17.
         Deleghe e disposizioni per l'esercizio delle deleghe
 
   1.  Le  funzioni  amministrative  di  cui alla presente legge sono
delegate alle Comunita' Montane ed ai  Consorzi  dei  Comuni  per  le
deleghe  in  agricoltura di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978,
n. 6.
   2.  Sono  riservate  alla  Regione la tenuta dell'Elenco regionale
degli  operatori  agrituristici,  la  predisposizione  del  programma
regionale  agrituristico,  l'approvazione  dei Piani integrati zonali
predisposti dagli Enti delegati, nonche' le attivita'  di  formazione
professionale di cui all'art. 18.
   3.  La  Giunta  regionale ripartisce tra gli Enti delegati i fondi
disponibili sulla base dei  programmi  annuali,  tenuto  conto  delle
priorita' previste nel programma regionale agrituristico.
   4.  I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate
sono imputati agli Enti delegati.
   5. Gli Enti destinatari della delega sono tenuti a:
     a)  trasmettere  annualmente alla Giunta regionale una relazione
sull'esercizio delle funzioni delegate;
     b)  fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi
allo svolgimento delle funzioni delegate.
   6.  In  caso  di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli
atti necessari per l'esercizio delle  funzioni  delegate,  la  Giunta
regionale,  previo  invito  a provvedere e sentite le Amministrazioni
interessate, si sostituisce all'Ente nell'emissione del singolo atto.
   7.  In caso di persistente inattivita' o di reiterate inadempienze
la Giunta regionale promuove ai sensi dell'art. 64 dello Statuto,  la
revoca della delega.
   8.  Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico
della Regione.