Art. 17. Deleghe e disposizioni per l'esercizio delle deleghe 1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Comunita' Montane ed ai Consorzi dei Comuni per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6. 2. Sono riservate alla Regione la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori agrituristici, la predisposizione del programma regionale agrituristico, l'approvazione dei Piani integrati zonali predisposti dagli Enti delegati, nonche' le attivita' di formazione professionale di cui all'art. 18. 3. La Giunta regionale ripartisce tra gli Enti delegati i fondi disponibili sulla base dei programmi annuali, tenuto conto delle priorita' previste nel programma regionale agrituristico. 4. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli Enti delegati. 5. Gli Enti destinatari della delega sono tenuti a: a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate; b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate. 6. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'Ente nell'emissione del singolo atto. 7. In caso di persistente inattivita' o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega. 8. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione.