Art. 19. Disposizioni transitorie 1. Fino all'emanazione da parte del Consiglio regionale del regolamento di cui all'art. 7 secondo comma e all'insediamento della Commissione di cui all'art. 14, la Regione continua a rilasciare il certificato provvisorio di idoneita' di cui all'art. 6 quinto comma della legge n. 730/85. 2. Fino alla approvazione del programma agrituristico e dei piani integrati zonali, le domande di contributo di cui all'art. 15 lettere a), b), c) e d), riferite ad opere da iniziare e acquisti da effettuare, sono presentate alla Regione, corredate da: a) relazione illustrativa dell'intervento; b) computo metrico-estimativo delle opere da realizzare; c) preventivo di spesa per gli arredi e attrezzature; d) attestazione dell'avvenuta iscrizione del richiedente nell'elenco regionale degli operatori agrituristici o certificato provvisorio di idoneita' di cui all'art. 6, ultimo comma della legge n. 730/85. 3. La Regione provvede a istruire le domande seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e concede i contributi nel limite del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 25.000.000.