Art. 19.
                       Disposizioni transitorie
 
   1.  Fino  all'emanazione  da  parte  del  Consiglio  regionale del
regolamento di cui all'art. 7 secondo comma e all'insediamento  della
Commissione  di  cui all'art. 14, la Regione continua a rilasciare il
certificato provvisorio di idoneita' di cui all'art. 6  quinto  comma
della legge n. 730/85.
  2.  Fino  alla approvazione del programma agrituristico e dei piani
integrati zonali, le domande di contributo di cui all'art. 15 lettere
a),  b),  c)  e  d),  riferite  ad  opere  da  iniziare e acquisti da
effettuare, sono presentate alla Regione, corredate da:
     a) relazione illustrativa dell'intervento;
     b) computo metrico-estimativo delle opere da realizzare;
     c) preventivo di spesa per gli arredi e attrezzature;
     d)   attestazione   dell'avvenuta   iscrizione  del  richiedente
nell'elenco regionale degli  operatori  agrituristici  o  certificato
provvisorio  di idoneita' di cui all'art. 6, ultimo comma della legge
n. 730/85.
   3.  La  Regione  provvede  a istruire le domande seguendo l'ordine
cronologico di presentazione delle stesse e concede i contributi  nel
limite  del  50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque
fino ad un massimo di lire 25.000.000.