Art. 2.
                       Attivita' agrituristiche
 
   1.   Ai   fini   della   presente  legge  costituiscono  attivita'
agrituristiche le attivita' di  ricezione  e  ospitalita'  esercitate
dagli  imprenditori  agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile,
singoli o associati, e dai loro familiari ai sensi dell'art. 230- bis
del codice civile, in rapporto di connessione e complementarieta' con
la coltivazione  del  fondo,  la  silvicoltura  e  l'allevamento  del
bestiame.
   2.   Lo   svolgimento  di  attivita'  agrituristiche  puo'  essere
effettuato su tutto il territorio regionale.
   3.  Lo  svolgimento di attivita' agrituristiche nel rispetto delle
norme di cui alla presente legge, non costituisce  distrazione  dalla
destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
   4. Rientrano fra tali attivita':
     a)  dare  alloggio per soggiorno turistico in spazi aperti nelle
aziende e in locali destinati alla ricezione;
     b)  somministrare  pasti e bevande costituiti prevalentemente da
prodotti  propri  ivi  compresi  quelli  a  carattere   alcoolico   e
superalcoolico;
     c) organizzare attivita' ricreative, sportive e culturali legate
all'agricoltura, alla vita dei campi e all'escursionismo,  inclusi  i
maneggi per cavalli e i laghetti per la pesca sportiva.
   5.  Sono  considerati  di  propria produzione le bevande ed i cibi
prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati  da
materie  prime  dell'azienda  agricola  anche  attraverso lavorazioni
esterne.
   6.  Nell'ambito dell'azienda agricola le attivita' di coltivazione
del fondo, silvicoltura e allevamento del  bestiame  devono  comunque
rimanere  principali;  a  tal  fine  il  tempolavoro  impiegato nelle
suddette  attivita'  deve  essere  superiore   a   quello   impiegato
nell'attivita'   agrituristica,   secondo  i  criteri  stabiliti  dal
regolamento di cui all'art. 7, secondo comma.