Art. 2. Attivita' agrituristiche 1. Ai fini della presente legge costituiscono attivita' agrituristiche le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli o associati, e dai loro familiari ai sensi dell'art. 230- bis del codice civile, in rapporto di connessione e complementarieta' con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame. 2. Lo svolgimento di attivita' agrituristiche puo' essere effettuato su tutto il territorio regionale. 3. Lo svolgimento di attivita' agrituristiche nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. 4. Rientrano fra tali attivita': a) dare alloggio per soggiorno turistico in spazi aperti nelle aziende e in locali destinati alla ricezione; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri ivi compresi quelli a carattere alcoolico e superalcoolico; c) organizzare attivita' ricreative, sportive e culturali legate all'agricoltura, alla vita dei campi e all'escursionismo, inclusi i maneggi per cavalli e i laghetti per la pesca sportiva. 5. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne. 6. Nell'ambito dell'azienda agricola le attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame devono comunque rimanere principali; a tal fine il tempolavoro impiegato nelle suddette attivita' deve essere superiore a quello impiegato nell'attivita' agrituristica, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 7, secondo comma.