Art. 21.
                       Vincolo di destinazione
 
   1.  Gli  immobili  e  gli  allestimenti  finanziati ai sensi della
presente legge sono vincolati  alla  loro  specifica  destinazione  a
partire  dalla  data  di  concessione del contributo per la durata di
dieci anni.
   2.  I  beneficiari  dei  contributi  sono tenuti a presentare atto
formale, da registrare e trascrivere a proprie spese,  nel  quale  si
impegnano  al  mantenimento della destinazione degli immobili o degli
allestimenti vincolati.
   3.   Qualora,   per   cause   di  forza  maggiore,  sia  accertata
l'impossibilita' del mantenimento  della  suddetta  destinazione,  la
Giunta regionale puo' concedere l'annullamento del vincolo.