Art. 21. Vincolo di destinazione 1. Gli immobili e gli allestimenti finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di concessione del contributo per la durata di dieci anni. 2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto formale, da registrare e trascrivere a proprie spese, nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati. 3. Qualora, per cause di forza maggiore, sia accertata l'impossibilita' del mantenimento della suddetta destinazione, la Giunta regionale puo' concedere l'annullamento del vincolo.