Art. 22. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 14 della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti Commissioni, Comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 15 si provvede mediante: a) prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 99030 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989; b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 del capitolo 8560 "Contributi per interventi e attivita' degli operatori agrituristici", con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa. 3. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 17 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale ai capitoli 520 "Fondo per la delega di funzioni amministrative alle Comunita' Montane e Consorzi di Comuni in materia di agricoltura, foreste, economia montana" (legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6) e 521 "Fondo per la delega di funzioni amministrative alle Comunita' montane e Consorzi di comuni in materia di agricoltura, foreste, economia montana finanziato con fondi di cui all'art. 3, primo comma della legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6)". 4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 28 agosto 1989 p. Il Presidente: VALENZIANO