Art. 22.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 14 della presente
legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495
"Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti
Commissioni, Comitati ed altri organismi previsti da leggi  regionali
o  statali"  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio
regionale.
   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione dell'art. 15 si provvede
mediante:
     a)  prelevamento  di lire 500.000.000 in termini di competenza e
di cassa dal capitolo 99030 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in
conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo,
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per l'anno
finanziario 1989;
     b)  istituzione  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per l'anno finanziario 1989 del  capitolo  8560  "Contributi
per  interventi  e  attivita'  degli operatori agrituristici", con lo
stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
   3.  All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 17 si provvede
con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale ai capitoli  520
"Fondo  per  la  delega  di  funzioni  amministrative  alle Comunita'
Montane e Consorzi di Comuni  in  materia  di  agricoltura,  foreste,
economia  montana"  (legge  regionale  12  gennaio  1978, n. 6) e 521
"Fondo per  la  delega  di  funzioni  amministrative  alle  Comunita'
montane  e  Consorzi  di  comuni  in materia di agricoltura, foreste,
economia montana finanziato con fondi di cui all'art. 3, primo  comma
della  legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge regionale 12 gennaio 1978
n. 6)".
   4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
   Genova, addi' 28 agosto 1989
                                         p. Il Presidente: VALENZIANO