Art. 3.
                 Limiti dell'attivita' agrituristica
 
   1.  Le attivita' di cui all'art. 2, quarto comma, lettera a), sono
esercitate in appositi locali aziendali a cio'  adibiti  o  in  spazi
aperti  per  un  massimo  di dodici persone in non piu' di sei stanze
ammobiliate  o  in  tende,  caravans  o  altro  mezzo   autonomo   di
pernottamento.
   2.  Nelle  zone di preminente interesse agrituristico, individuate
nel programma regionale di cui all'art. 12, i limiti di cui al  primo
comma  possono  essere  aumentati  fino al doppio, tenuto conto della
peculiarita' delle singole zone.
   3. In caso di aziende associate i limiti di cui al primo e secondo
comma sono riferiti ad ogni singola azienda agricola.