Art. 3. Limiti dell'attivita' agrituristica 1. Le attivita' di cui all'art. 2, quarto comma, lettera a), sono esercitate in appositi locali aziendali a cio' adibiti o in spazi aperti per un massimo di dodici persone in non piu' di sei stanze ammobiliate o in tende, caravans o altro mezzo autonomo di pernottamento. 2. Nelle zone di preminente interesse agrituristico, individuate nel programma regionale di cui all'art. 12, i limiti di cui al primo comma possono essere aumentati fino al doppio, tenuto conto della peculiarita' delle singole zone. 3. In caso di aziende associate i limiti di cui al primo e secondo comma sono riferiti ad ogni singola azienda agricola.