Art. 4. Utilizzazione di locali per attivita' agrituristiche 1. Possono essere utilizzati per le attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'operatore agrituristico, nonche' gli edifici, o parti di essi, esistenti sul fondo e non piu' necessari per la conduzione dello stesso nei limiti di quanto disposto dagli articoli 3 e 6. 2. Il programma di cui all'art. 12 individua i Comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga l'attivita' agricola in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in altro Comune limitrofo.