Art. 4.
         Utilizzazione di locali per attivita' agrituristiche
 
   1.  Possono  essere  utilizzati  per le attivita' agrituristiche i
locali siti nell'abitazione dell'operatore agrituristico, nonche' gli
edifici,  o  parti  di essi, esistenti sul fondo e non piu' necessari
per la conduzione dello stesso nei limiti di  quanto  disposto  dagli
articoli 3 e 6.
   2.  Il  programma  di  cui  all'art. 12 individua i Comuni nei cui
centri abitati possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche
gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo
che svolga l'attivita' agricola in un fondo privo di fabbricati  sito
nel medesimo Comune o in altro Comune limitrofo.