Art. 5. Norme igienico-sanitarie 1. Gli alloggi agrituristici devono presentare i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, quinto comma. 2. Gli alloggi agrituristici devono inoltre essere dotati di un locale bagno, completo di w.c. con cassetta di cacciata, lavabo e vasca da bagno o doccia, ogni sei persone compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi. 3. Gli spazi aperti destinati all'alloggio devono essere dotati di acqua potabile, energia elettrica nonche' di un locale bagno, completo di w. c. con cassetta di cacciata, lavabo e vasca da bagno o doccia, ogni sei persone ospitate. 4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.