Art. 5.
                       Norme igienico-sanitarie
 
   1.   Gli  alloggi  agrituristici  devono  presentare  i  requisiti
igienico-sanitari previsti dai  regolamenti  edilizi  vigenti  per  i
locali  di civile abitazione fatto salvo quanto disposto dall'art. 6,
quinto comma.
   2.  Gli  alloggi  agrituristici devono inoltre essere dotati di un
locale bagno, completo di w.c. con cassetta  di  cacciata,  lavabo  e
vasca  da  bagno o doccia, ogni sei persone compresi i componenti del
nucleo familiare ed i loro conviventi.
   3. Gli spazi aperti destinati all'alloggio devono essere dotati di
acqua  potabile,  energia  elettrica  nonche'  di  un  locale  bagno,
completo di w. c. con cassetta di cacciata, lavabo e vasca da bagno o
doccia, ogni sei persone ospitate.
   4.  La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e  la
somministrazione  di  alimenti   e   bevande   sono   soggetti   alle
disposizioni  di  cui  alla  legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive
modificazioni ed integrazioni nonche' al d.P.R.  26  marzo  1980,  n.
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