Art. 6.
                      Disposizioni urbanistiche
 
   1.  Negli edifici esistenti destinati ad abitazione l'imprenditore
agricolo puo' esercitare l'attivita' agrituristica entro i limiti  di
cui all'art. 3 nel rispetto della normativa urbanistica e paesistica.
   2.  Nelle  zone  di prevalente interesse agrituristico individuate
nel  programma  di  cui  all'art.  12  l'imprenditore  agricolo  puo'
esercitare  l'attivita' agrituristica anche utilizzando gli esistenti
manufatti connessi alla conduzione agricola del fondo e non destinati
ad abitazione.
   3.  Il  programma  agrituristico  regionale  di  cui  all'art.  12
determina altresi' sulla base delle  caratteristiche  morfologiche  e
paesistiche,  dell'agricoltura  praticata nonche' della tipologia dei
fabbricati agricoli, il numero  massimo  delle  stanze  ricavabili  e
delle  persone  ospitabili  nei  locali  di  cui al secondo comma per
ciascun  tipo  di  edificio  e  per   ciascun   ambito   territoriale
considerato,  fermo  restando che, anche nell'ipotesi di cui all'art.
3, secondo comma, la capacita' ricettiva  in  essi  realizzabile  non
puo'  in  ogni  caso  superare  le  dodici persone in non piu' di sei
stanze.
   4.  La  concessione  o  autorizzazione  ad  edificare per le opere
edilizie necessarie al fine di  utilizzare  ad  uso  agrituristico  i
manufatti  di  cui  al  terzo  comma potra' essere rilasciata ai soli
imprenditori agricoli iscritti nell'elenco di cui all'art. 7. Qualora
gli   imprenditori  siano  soltanto  conduttori  del  fondo,  per  la
realizzazione delle opere di cui al presente comma, si  applicano  le
norme di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 3 maggio 1982 n.
203.
   5.  Gli  interventi edilizi necessari al fine di utilizzare ad uso
agrituristico locali gia' destinati ad abitazioni agricole  non  sono
soggetti alle prescrizioni del d.m. Sanita' 5 luglio 1975 e dell'art.
43 della legge 5  agosto  1978,  n.  457  quando  non  comportino  la
ristrutturazione  dell'intero  corpo  scala, fatto salvo l'obbligo di
assicurare una superficie minima di mq 7 per le stanze ad un letto  e
di  mq 12 per le stanze a due letti, nonche' una altezza media minima
di metri 2,55.
   6.   Il   restauro   deve   essere  eseguito  nel  rispetto  delle
caratteristiche  tipologiche   ed   architettoniche   degli   edifici
esistenti  e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone
interessate, anche mediante l'utilizzo delle tecniche e dei materiali
tradizionali.
   7.   Non  possono  essere  realizzate  nuove  costruzioni  per  le
attivita' agrituristiche e per le attrezzature ed i servizi  ad  esse
afferenti.