Art. 6. Disposizioni urbanistiche 1. Negli edifici esistenti destinati ad abitazione l'imprenditore agricolo puo' esercitare l'attivita' agrituristica entro i limiti di cui all'art. 3 nel rispetto della normativa urbanistica e paesistica. 2. Nelle zone di prevalente interesse agrituristico individuate nel programma di cui all'art. 12 l'imprenditore agricolo puo' esercitare l'attivita' agrituristica anche utilizzando gli esistenti manufatti connessi alla conduzione agricola del fondo e non destinati ad abitazione. 3. Il programma agrituristico regionale di cui all'art. 12 determina altresi' sulla base delle caratteristiche morfologiche e paesistiche, dell'agricoltura praticata nonche' della tipologia dei fabbricati agricoli, il numero massimo delle stanze ricavabili e delle persone ospitabili nei locali di cui al secondo comma per ciascun tipo di edificio e per ciascun ambito territoriale considerato, fermo restando che, anche nell'ipotesi di cui all'art. 3, secondo comma, la capacita' ricettiva in essi realizzabile non puo' in ogni caso superare le dodici persone in non piu' di sei stanze. 4. La concessione o autorizzazione ad edificare per le opere edilizie necessarie al fine di utilizzare ad uso agrituristico i manufatti di cui al terzo comma potra' essere rilasciata ai soli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco di cui all'art. 7. Qualora gli imprenditori siano soltanto conduttori del fondo, per la realizzazione delle opere di cui al presente comma, si applicano le norme di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 3 maggio 1982 n. 203. 5. Gli interventi edilizi necessari al fine di utilizzare ad uso agrituristico locali gia' destinati ad abitazioni agricole non sono soggetti alle prescrizioni del d.m. Sanita' 5 luglio 1975 e dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 quando non comportino la ristrutturazione dell'intero corpo scala, fatto salvo l'obbligo di assicurare una superficie minima di mq 7 per le stanze ad un letto e di mq 12 per le stanze a due letti, nonche' una altezza media minima di metri 2,55. 6. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, anche mediante l'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali. 7. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per le attivita' agrituristiche e per le attrezzature ed i servizi ad esse afferenti.