Art. 7. Elenco regionale degli operatori agrituristici 1. La Regione istituisce l'Elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' agrituristica. 2. Il Consiglio regionale con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalita' per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco nonche' le norme di attuazione di quanto previsto dal quarto comma. 3. L'Elenco e' tenuto dalla Commissione regionale per l'agriturismo, di cui all'art. 14. 4. La domanda di iscrizione deve contenere: a) idonea documentazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile o di familiare dello stesso di cui all'art. 230- bis del codice civile; b) idonea documentazione dalla quale emergano l'ubicazione dell'azienda, la tipologia produttiva, la dimensione e gli indirizzi colturali; c) indicazione degli edifici e delle aree che si intendono utilizzare per le attivita' agrituristiche; d) descrizione delle attivita' agrituristiche in progetto; e) idonea documentazione o attestazione formale comprovante le condizioni di cui all'art. 2 sesto comma. 5. Non possono ottenere l'iscrizione e rimanere iscritti nell'Elenco regionale, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti di cui all'art. 6 terzo comma della legge 5 dicembre 1985, n. 730; per l'accertamento di tali condizioni si applica il quarto comma del medesimo articolo. 6. L'operatore agrituristico iscritto nell'Elenco ha l'obbligo di: a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione; b) consentire al Comune di effettuare controlli ed ispezioni; c) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 8; d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza; e) rispettare ed esporre nei locali adibiti all'attivita' agrituristica le tariffe massime comunicate al Comune; f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la dicitura "azienda agrituristica"; g) comunicare al Sindaco, entro trenta giorni, l'eventuale cessazione dell'attivita' agrituristica. 7. L'iscrizione nell'Elenco degli operatori agrituristici e' presupposto per ottenere l'autorizzazione comunale di cui all'art. 8.