Art. 7.
            Elenco regionale degli operatori agrituristici
 
   1.   La   Regione   istituisce  l'Elenco  dei  soggetti  abilitati
all'esercizio dell'attivita' agrituristica.
   2.  Il  Consiglio  regionale  con  proprio regolamento da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce
le  modalita'  per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco nonche' le
norme di attuazione di quanto previsto dal quarto comma.
   3.   L'Elenco   e'   tenuto   dalla   Commissione   regionale  per
l'agriturismo, di cui all'art. 14.
   4. La domanda di iscrizione deve contenere:
     a)  idonea documentazione attestante il possesso della qualifica
di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile  o
di familiare dello stesso di cui all'art. 230- bis del codice civile;
     b)  idonea  documentazione  dalla  quale  emergano  l'ubicazione
dell'azienda, la tipologia produttiva, la dimensione e gli  indirizzi
colturali;
     c)  indicazione  degli  edifici  e  delle  aree che si intendono
utilizzare per le attivita' agrituristiche;
     d) descrizione delle attivita' agrituristiche in progetto;
     e)  idonea  documentazione o attestazione formale comprovante le
condizioni di cui all'art. 2 sesto comma.
   5.   Non   possono   ottenere  l'iscrizione  e  rimanere  iscritti
nell'Elenco  regionale,  a  meno  che   non   abbiano   ottenuto   la
riabilitazione,  i soggetti di cui all'art. 6 terzo comma della legge
5 dicembre 1985, n. 730; per l'accertamento  di  tali  condizioni  si
applica il quarto comma del medesimo articolo.
   6. L'operatore agrituristico iscritto nell'Elenco ha l'obbligo di:
     a)  osservare  le  disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla
Regione;
     b) consentire al Comune di effettuare controlli ed ispezioni;
     c)  esporre  al pubblico l'autorizzazione comunale rilasciata ai
sensi dell'art. 8;
     d)  osservare  gli  obblighi  derivanti  dalle norme di legge in
materia di pubblica sicurezza;
     e)  rispettare  ed  esporre  nei  locali  adibiti  all'attivita'
agrituristica le tariffe massime comunicate al Comune;
     f)  apporre  all'esterno  dell'edificio,  in  modo stabile e ben
visibile una targa, corrispondente al modello approvato dalla  Giunta
regionale, con la dicitura "azienda agrituristica";
     g)  comunicare  al  Sindaco,  entro  trenta  giorni, l'eventuale
cessazione dell'attivita' agrituristica.
   7.  L'iscrizione  nell'Elenco  degli  operatori  agrituristici  e'
presupposto per ottenere l'autorizzazione comunale di cui all'art. 8.