Art. 8. Autorizzazione all'esercizio delle attivita' agrituristiche 1. I soggetti iscritti nell'Elenco di cui all'art. 7 devono richiedere l'autorizzazione all'esercizio al Sindaco del Comune nel cui territorio intendono svolgere l'attivita' agrituristica. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59; b) la copia del libretto sanitario rilasciato ai soggetti che esercitano l'attivita'; c) il nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorita' relativamente alla idoneita' degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attivita' agrituristica; d) l'indicazione degli estremi o copia, ove necessario, della concessione o autorizzazione edilizia o della relazione presentata al Sindaco ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di opere relative ai locali da utilizzare per le attivita' agrituristiche; e) il certificato di iscrizione all'Elenco di cui all'art. 7. 3. Il Sindaco provvede sulle domande di cui al primo comma entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni. L'autorizzazione fissa i limiti e le modalita' per lo svolgimento dell'attivita'. 4. L'autorizzazione ha durata triennale ed e' rinovabile a semplice richiesta dell'interessato che confermi lo svolgimento dell'attivita' e il possesso dei requisiti. Essa e' sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo eventualmente previsto da altre leggi per l'esercizio della attivita' autorizzata. 5. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.