Art. 8.
      Autorizzazione all'esercizio delle attivita' agrituristiche
 
    1.  I  soggetti  iscritti  nell'Elenco  di  cui all'art. 7 devono
richiedere l'autorizzazione all'esercizio al Sindaco del  Comune  nel
cui territorio intendono svolgere l'attivita' agrituristica.
   2. Alla domanda devono essere allegati:
     a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto  18
giugno 1931, n. 773 e dall'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
     b)  la  copia  del libretto sanitario rilasciato ai soggetti che
esercitano l'attivita';
     c)  il nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dalla competente
autorita' relativamente alla idoneita' degli immobili, dei  locali  e
delle attrezzature da utilizzare per l'attivita' agrituristica;
     d)  l'indicazione  degli  estremi o copia, ove necessario, della
concessione o autorizzazione edilizia o della relazione presentata al
Sindaco  ai  sensi  dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e
successive modificazioni e  integrazioni,  per  la  realizzazione  di
opere   relative   ai   locali   da   utilizzare   per  le  attivita'
agrituristiche;
     e) il certificato di iscrizione all'Elenco di cui all'art. 7.
   3.  Il  Sindaco provvede sulle domande di cui al primo comma entro
novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso  tale  termine  la
domanda  si intende accolta e l'autorizzazione deve essere rilasciata
entro trenta giorni. L'autorizzazione fissa i limiti e  le  modalita'
per lo svolgimento dell'attivita'.
   4.  L'autorizzazione  ha  durata  triennale  ed  e'  rinovabile  a
semplice  richiesta  dell'interessato  che  confermi  lo  svolgimento
dell'attivita'  e  il  possesso dei requisiti. Essa e' sostitutiva di
ogni altro provvedimento  amministrativo  eventualmente  previsto  da
altre leggi per l'esercizio della attivita' autorizzata.
   5. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, quarto
comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.