Art. 9. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione comunale e' sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni per violazione degli obblighi di cui all'art. 7 sesto comma lettere a), b), d) ed e). 2. L'autorizzazione comunale e' revocata dal Sindaco con provvedimento motivato, qualora l'operatore agrituristico: a) non abbia intrapreso l'attivita' agrituristica entro un anno dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 8 o dall'ultimazione dei lavori di adeguamento degli immobili; b) abbia, successivamente all'autorizzazione, perduto uno dei requisiti per il conseguimento della stessa; c) abbia subito nel corso dell'anno solare piu' periodi di sospensione per complessivi quarantacinque giorni. 3. La revoca dell'autorizzazione produce la cancellazione dell'operatore agrituristico dall'Elenco regionale e la decadenza dagli eventuali contributi conseguiti nel triennio precedente, con recupero delle somme gia' erogate maggiorate dagli interessi legali.