Art. 9.
               Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
   1.   L'autorizzazione   comunale   e'  sospesa  dal  Sindaco,  con
provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni per
violazione  degli  obblighi di cui all'art. 7 sesto comma lettere a),
b), d)
ed e).
   2.   L'autorizzazione   comunale   e'  revocata  dal  Sindaco  con
provvedimento motivato, qualora l'operatore agrituristico:
     a)  non abbia intrapreso l'attivita' agrituristica entro un anno
dal   rilascio   della   autorizzazione   di   cui   all'art.   8   o
dall'ultimazione dei lavori di adeguamento degli immobili;
     b)  abbia,  successivamente  all'autorizzazione, perduto uno dei
requisiti per il conseguimento della stessa;
     c)  abbia  subito  nel  corso  dell'anno  solare piu' periodi di
sospensione per complessivi quarantacinque giorni.
   3.   La   revoca   dell'autorizzazione  produce  la  cancellazione
dell'operatore agrituristico dall'Elenco  regionale  e  la  decadenza
dagli  eventuali  contributi  conseguiti nel triennio precedente, con
recupero delle somme gia' erogate maggiorate dagli interessi  legali.