IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico
del Parco naturale dei Laghi di Avigliana sono punite con le sanzioni
di cui al presente articolo.
   2. Le violazioni alla norma di cui alla lettera a), secondo comma,
dell'articolo 1, relative al divieto di aprire e  coltivare  cave  di
qualsiasi  natura,  sono  soggette alla sanzione amministrativa da un
minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni  mc  di
materiale  rimosso, cosi' come previsto dall'articolo 9, primo comma,
della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46.
  3.  Le violazioni alla norma di cui alla lettera b), secondo comma,
dell'articolo  1,  relative  al  divieto  di  esercitare  l'attivita'
venatoria,  comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello
Stato e della Regione.
   4.  Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, secondo comma,
lettere c), d), f) e g), relative ai divieti di:
     c)  alterare  e  modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
     d)  danneggiare  e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole;
     f)   esercitare   attivita'  sportive  e  ricreative  con  mezzi
meccanici fuori strada;
     g)   transitare   fuori  dalle  strade  carrozzabili  con  mezzi
motorizzati, tranne che per lo svolgimento delle attivita' agricole o
delle attivita' di vigilanza o di soccorso;
comportano  sanzioni  amministrative  da un minimo di L. 25.000 ad un
massimo di L. 250.000, cosi' come previsto dall'articolo  9,  secondo
comma,  della  legge  regionale  16  maggio  1980,  n.  46, cosi come
modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
   5.  Le  violazioni  alle  norme  di  cui  alle lettere e) e h) del
secondo comma dell'articolo 1, relative ai divieti di:
     e)  costruire  nuove  strade  e  ampliare le esistenti se non in
funzione delle attivita' agricole e della fruibilita' del Parco;
     h)  effettuare  interventi di demolizione di edifici esistenti o
di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee,
che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un
massimo di L. 10.000.000, cosi' come previsto dall'articolo 9,  terzo
comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46.
   6.  Le  violazioni  alle norme di cui all'articolo 3, lettere a) e
b), relative ai divieti di:
     a)  edificare  nelle  zone  di  dissesto  o  potenziale dissesto
geologico e idrogeologico;
     b) introdurre allevamenti animali di tipo industriale intensivo;
comportano  sanzioni  amministrative da un minimo di L. 10.000.000 ad
un massimo di L. 20.000.000.
   7.  Le  violazioni  alle norme di cui all'articolo 3, lettere c) e
d), relative ai divieti di:
     c) danneggiare i massi erratici;
     d)   apporre   qualsiasi   elemento   e/o   struttura   di  tipo
pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attivita'  economiche
e di fruizione che svolgono nell'area del Parco;
comportano  sanzioni  amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un
massimo di L. 5.000.000, oltre l'obbligo della demolizione  nel  caso
di cui alla lettera d).
   8.   Le   violazioni   alle  norme  previste  nel  Regolamento  di
navigazione di cui all'articolo 5 comportano sanzioni  amministrative
da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.
   9.  Gli interventi in materia forestale eseguiti in difformita' da
quanto previsto all'articolo 6 comportano sanzioni amministrative  da
un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000.
   10.  Le  violazioni  alle norme di cui all'articolo 7, lettere a),
b), c) e d), relative ai divieti di:
     a)   effettuare  ogni  dissodamento  o  drenaggio  che  non  sia
finalizzato al recupero naturalistico della Palude dei Mareschi;
     b) utilizzare antiparassitari sulle colture di pioppo;
     c)  sfalciare la vegetazione erbacea e palustre, fatti salvi gli
interventi finalizzati al  miglioramento  delle  condizioni  naturali
della Palude dei Mareschi;
     d) introdurre specie vegetali non autoctone;
nell'area  classificata  come  Riserva  naturale speciale, comportano
sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un  massimo  di
L. 5.000.000.
   11.  Le  violazioni  alle  norme  richiamate ai commi 2, 5 e 6 del
presente articolo  comportano,  oltre  alle  sanzioni  amministrative
previste,  l'obbligo  del  ripristino che dovra' essere realizzato in
conformita' alle  disposizioni  formulate  in  apposito  decreto  del
Presidente della Giunta Regionale.