Art. 2.
 
   1.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano  le  norme  ed  i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 23 agosto 1989
 
                               BELTRAMI