Art. 2. 1. Alla chiusura delle operazioni di aumento del capitale, la Giunta Regionale e' autorizzata, previa informazione al Consiglio Regionale, ad alienare - a titolo oneroso e ad un prezzo non inferiore al valore nominale - le azioni della Consusa S.p.A. di proprieta' della Regione, mantenendo, comunque, una quota della propria partecipazione nel capitale sociale della stessa. 2. L'alienazione puo' essere effettuata esclusivamente a favore di Enti locali e di societa' a partecipazione regionale o pubblica.