Art. 2.
 
   1.  Alla  chiusura  delle  operazioni  di aumento del capitale, la
Giunta Regionale e' autorizzata,  previa  informazione  al  Consiglio
Regionale,  ad  alienare  -  a  titolo  oneroso  e  ad  un prezzo non
inferiore al valore nominale - le  azioni  della  Consusa  S.p.A.  di
proprieta'  della  Regione,  mantenendo,  comunque,  una  quota della
propria partecipazione nel capitale sociale della stessa.
   2. L'alienazione puo' essere effettuata esclusivamente a favore di
Enti locali e di societa' a partecipazione regionale o pubblica.