Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 2.419.450.000. 2. All'onere, di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo con la denominazione: "Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della Societa' consortile per azioni Consusa S.p.A." e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 2.419.450.000. 3. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.