Art. 3.
 
   1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge  e' autorizzata, per
l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 2.419.450.000.
   2.  All'onere,  di  cui  al  comma  1,  si  provvede  mediante  la
riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza  e  di  cassa,
del  fondo  di  cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della
spesa per l'anno finanziario 1989  e  mediante  l'istituzione,  nello
stesso   stato   di   previsione,   di   apposito   capitolo  con  la
denominazione: "Oneri relativi alla seconda sottoscrizione  di  nuove
azioni  della Societa' consortile per azioni Consusa S.p.A." e con lo
stanziamento,  in  termini  di  competenza  e   di   cassa,   di   L.
2.419.450.000.
   3.   Il  Presidente  della  Giunta  Regionale  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.