IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'articolo  10  della  legge  regionale  17 luglio 1986, n. 28, e'
sostituito  dal  seguente  testo:  "Utilizzo  del   personale   delle
UU.SS.SS.LL.".
   "Art.  10  -  Nell'espletamento  dei  compiti ispettivi propri, il
personale regionale puo'  essere  altresi'  affiancato  da  personale
delle UU.SS.SS.LL., a condizione che rivesta la qualifica apicale nel
settore amministrativo o sanitario o  socio-assistenziale  e  che  le
verifiche   non   riguardino   l'Unita'  Socio  Sanitaria  Locale  di
appartenenza.
   In  tal  caso,  le ore impiegate dal dipendente delle UU.SS.SS.LL.
vengono considerate a tutti gli effetti rese in costanza di  servizio
e  vengono  rimborsate  alla  Unita'  Socio  Sanitaria  Locale  dalla
Regione,  cui  spetta  anche  il  rimborso  relativo  alle   missioni
effettuate.
   Se l'attivita' di cui al primo comma viene svolta oltre all'orario
di lavoro contrattuale, al dipendente,  oltre  al  rimborso  relativo
alle  missioni  effettuate,  spetta il trattamento economico previsto
per le prestazioni  di  consulenza  dalla  normativa  dei  rispettivi
comparti contrattuali.
   A  tal  fine,  la  Giunta  Regionale,  stipula con le Unita' Socio
Sanitarie  Locali  apposite  convenzioni  di  durata  triennale   per
l'eventuale  utilizzo di tutto il personale apicale in servizio nelle
Unita' Socio Sanitarie Locali medesime.
   L'individuazione  del  personale di cui al precedente comma per la
singola ispezione viene disposta con  decreto  del  Presidente  della
Giunta  Regionale, su proposta avanzata dall'Assessore regionale alla
Sanita', dopo aver sentito il Presidente della Unita' Socio Sanitaria
Locale interessata e il dipendente da incaricarsi".