IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 1986, n. 28, e' sostituito dal seguente testo: "Utilizzo del personale delle UU.SS.SS.LL.". "Art. 10 - Nell'espletamento dei compiti ispettivi propri, il personale regionale puo' essere altresi' affiancato da personale delle UU.SS.SS.LL., a condizione che rivesta la qualifica apicale nel settore amministrativo o sanitario o socio-assistenziale e che le verifiche non riguardino l'Unita' Socio Sanitaria Locale di appartenenza. In tal caso, le ore impiegate dal dipendente delle UU.SS.SS.LL. vengono considerate a tutti gli effetti rese in costanza di servizio e vengono rimborsate alla Unita' Socio Sanitaria Locale dalla Regione, cui spetta anche il rimborso relativo alle missioni effettuate. Se l'attivita' di cui al primo comma viene svolta oltre all'orario di lavoro contrattuale, al dipendente, oltre al rimborso relativo alle missioni effettuate, spetta il trattamento economico previsto per le prestazioni di consulenza dalla normativa dei rispettivi comparti contrattuali. A tal fine, la Giunta Regionale, stipula con le Unita' Socio Sanitarie Locali apposite convenzioni di durata triennale per l'eventuale utilizzo di tutto il personale apicale in servizio nelle Unita' Socio Sanitarie Locali medesime. L'individuazione del personale di cui al precedente comma per la singola ispezione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta avanzata dall'Assessore regionale alla Sanita', dopo aver sentito il Presidente della Unita' Socio Sanitaria Locale interessata e il dipendente da incaricarsi".