Art. 2. Dopo l'art. 10 della legge regionale 17 luglio 1986, n. 28, e' aggiunto il seguente art. 10- bis "Utilizzo di collaboratori esterni e attivita' di supporto alla U.S.S.L.". "Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 10, il personale regionale puo' essere altresi' affiancato da collaboratori esterni individuati dalla Giunta Regionale fra persone esperte nelle materie sanitarie e socio-assistenziali. Le collaborazioni di cui al comma precedente sono disciplinate ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e sono configurate in forma di incarico con riferimento alla specifica professionalita'. La deliberazione di individuazione dei collaboratori deve anche contenere il numero massimo di ispezioni espletabili per anno. In relazione ai risultati dell'ispezione la Giunta Regionale puo' disporre che il Servizio Ispettivo, eventualmente affiancato dal personale di cui al comma 1, del presente articolo ed agli articoli 9 e 10, presti attivita' di supporto alla U.S.S.L. interessata al fine di raggiungere gli obiettivi previsti all'art. 2. Tale attivita' disposta per un periodo determinato e per specifici obiettivi, viene stabilita sentita la U.S.S.L. interessata e non puo' in ogni caso sostituire la struttura tecnico-organizzativa della U.S.S.L. medesima. L'attivita' di supporto non comporta oneri a carico della U.S.S.L.