Art. 2.
 
   Dopo  l'art.  10  della  legge regionale 17 luglio 1986, n. 28, e'
aggiunto il seguente art. 10- bis "Utilizzo di collaboratori  esterni
e attivita' di supporto alla U.S.S.L.".
   "Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 10, il
personale regionale puo' essere altresi' affiancato da  collaboratori
esterni  individuati dalla Giunta Regionale fra persone esperte nelle
materie sanitarie e socio-assistenziali.
   Le  collaborazioni di cui al comma precedente sono disciplinate ai
sensi della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e sono  configurate
in forma di incarico con riferimento alla specifica professionalita'.
   La  deliberazione  di  individuazione dei collaboratori deve anche
contenere il numero massimo di ispezioni espletabili per anno.
   In  relazione ai risultati dell'ispezione la Giunta Regionale puo'
disporre che il  Servizio  Ispettivo,  eventualmente  affiancato  dal
personale di cui al comma 1, del presente articolo ed agli articoli 9
e 10, presti attivita' di supporto alla U.S.S.L. interessata al  fine
di raggiungere gli obiettivi previsti all'art. 2.
   Tale attivita' disposta per un periodo determinato e per specifici
obiettivi, viene stabilita sentita la U.S.S.L. interessata e non puo'
in  ogni  caso  sostituire  la  struttura tecnico-organizzativa della
U.S.S.L. medesima.
   L'attivita' di supporto non comporta oneri a carico della U.S.S.L.