Art. 3.
 
   All'onere   finanziario   annuo   di   L.   60.000.000   derivante
dall'applicazione della  presente  legge  si  fa  fronte  per  l'anno
finanziario  1989  e  successivi  con  le disponibilita' del capitolo
10684 del bilancio 1989 e corrispondenti.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 31 agosto 1989
 
                               BELTRAMI