Art. 3. All'onere finanziario annuo di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1989 e successivi con le disponibilita' del capitolo 10684 del bilancio 1989 e corrispondenti. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 31 agosto 1989 BELTRAMI