Art. 10.
                          Norme finanziarie
 
   1.  Per  l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 3 e 8,
e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1989 la  spesa  di
lire 150 milioni.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  indicato  al  comma 1 si provvede
mediante riduzione di pari importo  del  fondo  globale  iscritto  al
capitolo  102115  dello  stato  di  previsione della spesa per l'anno
finanziario 1989 (partita n. 2 dell'allegato n. 3 del bilancio).
   3.  Alla copertura degli oneri per compensi ai membri del Comitato
di cui all'articolo 2,  valutati  in  lire  2  milioni  all'anno,  si
provvede  mediante  utilizzo  dello stanziamento iscritto al capitolo
12125 dello stato di previsione della spesa  per  l'anno  finanziario
1989,  che  presenta  sufficiente disponibilita', e ai corrispondenti
capitoli dei successivi bilanci provinciali.
   4.  Le spese di cui al comma 1, a carico degli esercizi finanziari
successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.