Art. 10. Norme finanziarie 1. Per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 3 e 8, e' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 150 milioni. 2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 (partita n. 2 dell'allegato n. 3 del bilancio). 3. Alla copertura degli oneri per compensi ai membri del Comitato di cui all'articolo 2, valutati in lire 2 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989, che presenta sufficiente disponibilita', e ai corrispondenti capitoli dei successivi bilanci provinciali. 4. Le spese di cui al comma 1, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.