Art. 2.
              Comitato provinciale per la realizzazione
               delle pari opportunita' tra uomo e donna
 
   1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo precedente
e' costituito il Comitato provinciale per la realizzazione delle pari
opportunita' tra uomo e donna.
   2.  Il  Comitato  e'  composto  da quindici donne e viene nominato
dalla Giunta provinciale, sentite  le  associazioni  ed  i  movimenti
interessati,  le  organizzazioni  economiche,  sociali,  sindacali  e
politiche, che si rivolgono esclusivamente o preferibilmente a donne.
Tre   componenti  del  Comitato  vengono  designati  dalle  forze  di
minoranza presenti nel Consiglio  provinciale.  I  componenti  devono
aver   acquisito   esperienze   di   natura  scientifica,  culturale,
professionale, economica e politica.
   3.  La  composizione  del Comitato deve adeguarsi alla consistenza
dei  gruppi  linguistici  quali  risultano   dai   dati   dell'ultimo
censimento generale della popolazione.
   4.  Il  Comitato  elegge,  nel  proprio  seno,  a  maggioranza dei
componenti, la presidente e la vicepresidente.
   5.  La Giunta provinciale incarica quale segretario un funzionario
dell'Ufficio famiglia, donne e gioventu'.
   6.  Ai  componenti,  agli  esperti  e  al  segretario del Comitato
spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente.