Art. 2. Comitato provinciale per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo precedente e' costituito il Comitato provinciale per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna. 2. Il Comitato e' composto da quindici donne e viene nominato dalla Giunta provinciale, sentite le associazioni ed i movimenti interessati, le organizzazioni economiche, sociali, sindacali e politiche, che si rivolgono esclusivamente o preferibilmente a donne. Tre componenti del Comitato vengono designati dalle forze di minoranza presenti nel Consiglio provinciale. I componenti devono aver acquisito esperienze di natura scientifica, culturale, professionale, economica e politica. 3. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione. 4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, la presidente e la vicepresidente. 5. La Giunta provinciale incarica quale segretario un funzionario dell'Ufficio famiglia, donne e gioventu'. 6. Ai componenti, agli esperti e al segretario del Comitato spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente.