Art. 3.
              Funzioni del Comitato per la realizzazione
               delle pari opportunita' tra uomo e donna
 
   1.  Il  Comitato  funge  da organo consultivo dell'amministrazione
provinciale in ordine alle finalita' di cui alla presente legge. Esso
opera  in  collegamento  con la "Commissione per le pari opportunita'
fra uomo e donna" istituita presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  della  Repubblica,  e  con  gli altri organismi preposti ad
analoghe finalita', operanti a livello internazionale, statale  o  di
altre  Regioni,  con  particolare riguardo alle istituzioni europee e
delle regioni dell'arco alpino.
   2. Il Comitato:
     a)  predispone  piani  per  lo  sviluppo  della condizione delle
donne, che prevedono anche interventi per la tutela dei nascituri;
     b)  elabora  proposte  per  armonizzare la normativa provinciale
vigente per i settori del lavoro, della formazione professionale, dei
programmi  scolastici,  dell'assistenza  e dei servizi sociali con la
finalita' di un'effettiva parificazione;
     c)  predispone  una  relazione  annuale  sull'applicazione delle
disposizioni di legge relative alla parita' dei diritti,  tenendo  in
particolare considerazione le condizioni di lavoro e occupazionali in
provincia  di  Bolzano.  A  tal   fine   puo'   effettuare,   tramite
l'Ispettorato  del  Lavoro,  indagini  conoscitive  e  ricerche sulla
condizione femminile nel mondo del lavoro. Detta relazione  va  fatta
pervenire alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale;
     d)  promuove  incontri,  convegni, seminari, conferenze, nonche'
tutte le altre iniziative, atte a contribuire alla  conoscenza  della
situazione femminile;
     e)  ha  cura  di  sviluppare una rete di rapporti con le realta'
associative che si rivolgono in modo particolare o preferenziale alle
donne, e di essere in costante collegamento con associazioni, enti ed
istituti interessati operanti in provincia di Bolzano.