Art. 3. Funzioni del Comitato per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna 1. Il Comitato funge da organo consultivo dell'amministrazione provinciale in ordine alle finalita' di cui alla presente legge. Esso opera in collegamento con la "Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna" istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica, e con gli altri organismi preposti ad analoghe finalita', operanti a livello internazionale, statale o di altre Regioni, con particolare riguardo alle istituzioni europee e delle regioni dell'arco alpino. 2. Il Comitato: a) predispone piani per lo sviluppo della condizione delle donne, che prevedono anche interventi per la tutela dei nascituri; b) elabora proposte per armonizzare la normativa provinciale vigente per i settori del lavoro, della formazione professionale, dei programmi scolastici, dell'assistenza e dei servizi sociali con la finalita' di un'effettiva parificazione; c) predispone una relazione annuale sull'applicazione delle disposizioni di legge relative alla parita' dei diritti, tenendo in particolare considerazione le condizioni di lavoro e occupazionali in provincia di Bolzano. A tal fine puo' effettuare, tramite l'Ispettorato del Lavoro, indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nel mondo del lavoro. Detta relazione va fatta pervenire alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale; d) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonche' tutte le altre iniziative, atte a contribuire alla conoscenza della situazione femminile; e) ha cura di sviluppare una rete di rapporti con le realta' associative che si rivolgono in modo particolare o preferenziale alle donne, e di essere in costante collegamento con associazioni, enti ed istituti interessati operanti in provincia di Bolzano.