Art. 4.
   Istituzione e durata in carica del Comitato per la realizzazione
               delle pari opportunita' tra uomo e donna
 
   1.  Il  Comitato  di cui alla presente legge deve essere istituito
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e  rimane
in  carica  per  la  durata  della legislatura e comunque fino al suo
nuovo insediamento.