Art. 5. Modalita' operative del Comitato per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna 1. Nell'ambito del Comitato possono venire costituiti dal medesimo gruppi di lavoro per la trattazione di peculiari problemi, i quali possono essere affiancati da esperti proposti dallo stesso Comitato e nominati dalla Giunta provinciale. La composizione dei gruppi di lavoro deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilita' di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.