Art. 5.
        Modalita' operative del Comitato per la realizzazione
               delle pari opportunita' tra uomo e donna
 
   1. Nell'ambito del Comitato possono venire costituiti dal medesimo
gruppi di lavoro per la trattazione di peculiari  problemi,  i  quali
possono essere affiancati da esperti proposti dallo stesso Comitato e
nominati dalla Giunta provinciale.  La  composizione  dei  gruppi  di
lavoro  deve  adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali
risultano dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
fatta  salva  la  possibilita' di accesso agli appartenenti al gruppo
linguistico ladino.