Art. 6.
         Ampliamento della Commissione provinciale del lavoro
 
   1.  Al  fine  di garantire il pari trattamento fra uomo e donna in
materia di lavoro, alle  sedute  della  Commissione  provinciale  del
lavoro  partecipa  con  diritto  di voto una componente designata dal
Comitato e nominata dalla Giunta provinciale.