Art. 7.
                  Aumento dei limiti massimi di eta'
 
   1.  I  vigenti  limiti  massimi  di eta' per l'accesso all'impiego
provinciale da parte delle donne vengono aumentati di  tre  anni  per
ogni  figlio,  nonche'  del  periodo  di  tempo  effettivo  impegnato
nell'assistenza  a  persone  di  cui  all'articolo  21  della   legge
provinciale  18  agosto  1988, n. 33. L'aumento dei limiti massimi di
eta' non puo' tuttavia superare i 10 anni.