Art. 7. Aumento dei limiti massimi di eta' 1. I vigenti limiti massimi di eta' per l'accesso all'impiego provinciale da parte delle donne vengono aumentati di tre anni per ogni figlio, nonche' del periodo di tempo effettivo impegnato nell'assistenza a persone di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. L'aumento dei limiti massimi di eta' non puo' tuttavia superare i 10 anni.