Art. 8.
                           Indagini e studi
 
   1.  Al  fine di una migliore conoscenza della condizione femminile
nella provincia di Bolzano, la Giunta provinciale  puo',  sentito  il
Comitato  di  cui  all'articolo  2  della  presente  legge, conferire
incarichi  per  l'effettuazione  di  indagini  e  studi  ad  Istituti
universitari,  a  centri specializzati pubblici o privati, nonche' ad
esperti in materia.
   2.  Le  informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso
delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo  da  violare
le  norme  in materia di tutela della riservatezza e saranno comunque
trattati in maniera tale da garantire il massimo rispetto della sfera
personale.