Art. 8. Indagini e studi 1. Al fine di una migliore conoscenza della condizione femminile nella provincia di Bolzano, la Giunta provinciale puo', sentito il Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge, conferire incarichi per l'effettuazione di indagini e studi ad Istituti universitari, a centri specializzati pubblici o privati, nonche' ad esperti in materia. 2. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza e saranno comunque trattati in maniera tale da garantire il massimo rispetto della sfera personale.