Art. 9. Ufficio famiglia, donne e gioventu' 1. La denominazione "Ufficio famiglia e gioventu'" e sostituita con la dizione "Ufficio famiglia, donne e gioventu'". 2. L'"Ufficio famiglia, donne e gioventu'", oltre alle competenze attribuite all'"Ufficio famiglia e gioventu'", svolge le seguenti funzioni: a) attivita' amministrativa per il Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge; b) promuove, in collaborazione con gli uffici competenti, le attivita' di cui alla presente legge; c) coordina, in collaborazione con gli uffici competenti, le iniziative necessarie per la realizzazione delle finalita' contemplate nella presente legge; d) intrattiene i contatti con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali competenti per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna.