Art. 9.
                 Ufficio famiglia, donne e gioventu'
 
   1.  La  denominazione  "Ufficio famiglia e gioventu'" e sostituita
con la dizione "Ufficio famiglia, donne e gioventu'".
   2.  L'"Ufficio famiglia, donne e gioventu'", oltre alle competenze
attribuite all'"Ufficio famiglia e  gioventu'",  svolge  le  seguenti
funzioni:
     a)  attivita' amministrativa per il Comitato di cui all'articolo
2 della presente legge;
     b)  promuove,  in  collaborazione  con gli uffici competenti, le
attivita' di cui alla presente legge;
     c)  coordina,  in  collaborazione  con gli uffici competenti, le
iniziative  necessarie   per   la   realizzazione   delle   finalita'
contemplate nella presente legge;
     d)  intrattiene  i contatti con le istituzioni locali, nazionali
ed  internazionali  competenti  per  la  realizzazione   delle   pari
opportunita' tra uomo e donna.