la seguente legge: Art. 1. 1. L'utilizzazione delle somme trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, modificato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 22/1988, e' disciplinata dalla presente legge.