la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'utilizzazione delle somme trasferite alla Provincia autonoma
di Bolzano ai  sensi  dell'art.  7,  comma  3,  del  decreto-legge  2
febbraio  1988,  n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 21
marzo 1988, n. 92, per le finalita'  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere  b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito,
con modificazioni, nella  legge  6  marzo  1987,  n.  65,  modificato
dall'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto-legge  n.  22/1988, e'
disciplinata dalla presente legge.