Art. 2. 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico della Provincia autonoma di Bolzano ai comuni e loro consorzi per la costruzione, la ristrutturazione, nonche' l'ampliamento di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse, e l'acquisizione delle relative aree e/o immobili. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati secondo programmi approvati annualmente dalla Giunta provinciale e da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti.