Art. 2.
 
   1.  La  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui
ventennali a totale carico della Provincia  autonoma  di  Bolzano  ai
comuni  e  loro  consorzi  per  la  costruzione, la ristrutturazione,
nonche'  l'ampliamento  di  impianti  sportivi,   ivi   comprese   le
attrezzature   fisse,   e  l'acquisizione  delle  relative  aree  e/o
immobili.
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1 sono realizzati secondo
programmi  approvati  annualmente  dalla  Giunta  provinciale  e   da
inviarsi alla Cassa depositi e prestiti.