Art. 4.
 
   1. Con l'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, la
Giunta provinciale si assume la  garanzia  principale  nei  confronti
della  Cassa  depositi  e  prestiti  e l'impegno di corrispondere per
conto dei comuni o loro consorzi ammessi  al  programma  le  rate  di
ammortamento dei mutui per l'intera durata del loro ammortamento.
   2.  Entro 90 giorni dalla data di notificazione dell'ammissione al
programma i comuni o loro consorzi  inviano  alla  Cassa  depositi  e
prestiti  la  documentazione  prevista per l'accesso ai mutui, previa
approvazione del progetto esecutivo.
   3.  La  Cassa depositi e prestiti comunica alla Provincia, entro 4
mesi dalla notifica del programma approvato, i comuni o loro consorzi
che,  pur essendo ammessi al programma, hanno omesso di presentare la
documentazione rispettivamente che non sono in possesso dei requisiti
necessari per l'accesso ai mutui.
   4.  La Giunta provinciale revoca la garanzia e l'impegno di cui al
comma 1 nei cofronti dei comuni o loro consorzi  inadempienti  o  non
ammissibili   ai   mutui   ed  assume  la  garanzia  e  l'impegno  di
corrispondere le rate di ammortamento per un importo pari alle  somme
recuperate  a favore di quei comuni o consorzi tra comuni che seguono
nel  programma  e  che  non  erano  stati  ammessi  ai  benefici  per
esaurimento   dei   mezzi.  Anche  per  i  soggetti  ammessi  in  via
sostitutiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.