Art. 5.
 
   1. Divenute esecutive le concessioni dei mutui ai singoli comuni o
consorzi tra comuni, la Cassa depositi e prestiti invia  alla  Giunta
provinciale  copia  autenticata dell'atto di concessione definitiva e
del relativo piano di ammortamento.
   2.  Le  rate  di ammortamento vengono versate dalla Provincia, per
conto dei comuni o loro consorzi, alla Cassa depositi e  prestiti  in
due  semestralita'  scadenti  rispettivamente  il  30 giugno ed il 31
dicembre di ogni anno, con inizio dal semestre in cui  e'  dovuta  la
prima rata di ammortamento del mutuo.