Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Per l'ammortamento dei mutui ventennali di cui all'articolo 2 e' autorizzato un limite d'impegno di lire 1.449 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989. Le relative annualita' saranno stanziate nei bilanci provinciali a partire dal 1989 fino al 2008 compreso. 2. Alla copertura dell'onere per la prima annualita' si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscitto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa (partita n. 3 dell'allegato n. 4 al bilancio). 3. Alla copertura degli oneri per le annualita' successive si provvede: a) nel biennio 1990-1991 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti con la legge provinciale di assestamento del bilancio 1989 alla sezione 3, settore 3.4, lettera b.2. del bilancio pluriennale 1989-1991; b) negli anni successivi con le disponibilita' dei relativi bilanci provinciali. Ar. 7. Variazioni al bilancio 1989 1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: (Omissis).