Art. 6.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.  Per  l'ammortamento dei mutui ventennali di cui all'articolo 2
e' autorizzato un limite d'impegno di lire  1.449  milioni  a  carico
dell'esercizio  finanziario  1989.  Le  relative  annualita'  saranno
stanziate nei bilanci provinciali a partire dal  1989  fino  al  2008
compreso.
   2.  Alla  copertura dell'onere per la prima annualita' si provvede
mediante riduzione di pari  importo  del  fondo  globale  iscitto  al
capitolo  102120  dello stato di previsione della spesa (partita n. 3
dell'allegato n. 4 al bilancio).
   3.  Alla  copertura  degli  oneri  per le annualita' successive si
provvede:
     a)  nel  biennio  1990-1991 mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti con la legge provinciale di assestamento del  bilancio  1989
alla  sezione  3,  settore 3.4, lettera b.2. del bilancio pluriennale
1989-1991;
     b)  negli  anni  successivi  con  le disponibilita' dei relativi
bilanci provinciali.
 
                                Ar. 7.
                     Variazioni al bilancio 1989
 
   1.  Nello  stato  di previsione della spesa per l'anno finanziario
1989 sono  apportate  le  seguenti  variazioni,  sia  in  termini  di
competenza che di cassa:
   (Omissis).