Art. 4.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.  Alla  copertura  degli  oneri per lire 3.660 milioni derivanti
dalla presente legge, si provvede come segue:
     a)   quanto   a  lire  1.254  milioni  a  carico  dell'esercizio
finanziario 1989,  mediante  riduzione  di  pari  importo  del  fondo
globale  iscritto  al capitolo 102120 dello stato di previsione della
spesa per l'anno finanziario 1989 (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al
bilancio);
     b)   quanto   a  lire  2.406  milioni  a  carico  dell'esercizio
finanziario 1990, mediante utilizzo di una corrispondente quota dello
stanziamento  previsto  per  il  biennio  1990-1991  alla sezione 10,
Settore 10.2, lettera b.2) del bilancio pluriennale 1989-1991.