Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri per lire 3.660 milioni derivanti dalla presente legge, si provvede come segue: a) quanto a lire 1.254 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1989, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio); b) quanto a lire 2.406 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990, mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 1990-1991 alla sezione 10, Settore 10.2, lettera b.2) del bilancio pluriennale 1989-1991.