Art. 3. 1. Le spese ammissibili per la concessione dell'acconto devono essere posteriori alla data di presentazione della domanda, o anteriori di non piu' di un anno rispetto alla data stessa. 2. In casi documentati di particolare gravita' ed urgenza l'Assessore provinciale al personale puo' accogliere singole domande, con le modalita' di cui al presente capo, durante l'intero arco dell'anno, fino al limite massimo del venti per cento dello stanziamento annuo. In caso di mancata utilizzazione di tale riserva entro il mese di ottobre lo stanziamento viene destinato alla concessione degli acconti richiesti.