Art. 3.
 
   1.  Le  spese  ammissibili  per la concessione dell'acconto devono
essere  posteriori  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  o
anteriori di non piu' di un anno rispetto alla data stessa.
   2.   In  casi  documentati  di  particolare  gravita'  ed  urgenza
l'Assessore provinciale al personale puo' accogliere singole domande,
con  le  modalita'  di  cui  al  presente capo, durante l'intero arco
dell'anno,  fino  al  limite  massimo  del  venti  per  cento   dello
stanziamento  annuo. In caso di mancata utilizzazione di tale riserva
entro il  mese  di  ottobre  lo  stanziamento  viene  destinato  alla
concessione degli acconti richiesti.