Art. 4. 1. L'acconto sulla indennita' di buonuscita di cui all'articolo 10 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54, viene concesso ai dipendenti, di ruolo o non di ruolo, con almeno otto anni di servizio provinciale, o riconosciuto tale da norme provinciali, su richiesta giustificata dalla necessita' di: a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, effettivamente a carico del richiedente e sostenute anche per le persone di cui all'art. 433 del codice civile, di ammontare complessivo non imferiore a due mensilita' degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda; b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per il nucleo familiare del richiedente o dei figli maggiorenni; tale ipotesi ricorre anche in caso di alloggio inadeguato al fabbisogno della propria famiglia o dei figli ai sensi della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata. 2. L'acconto di cui al comma 1 puo' essere concesso inoltre in caso di estinzione anticipata, anche parziale, di un mutuo ipotecario per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione e sempre che il mutuo residuo da estinguere non sia inferiore a quattro mensilita' degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda. 3. L'acconto di cui al comma 1, lettera b), puo' essere concesso una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. 4. Gli acconti di cui al comma 1 non possono superare l'ottanta per cento dell'indennita' di buonuscita maturata alla data della domanda di acconto.