Art. 4.
 
   1. L'acconto sulla indennita' di buonuscita di cui all'articolo 10
della legge provinciale 7 dicembre 1988, n.  54,  viene  concesso  ai
dipendenti, di ruolo o non di ruolo, con almeno otto anni di servizio
provinciale, o riconosciuto tale da norme provinciali,  su  richiesta
giustificata dalla necessita' di:
     a)  spese  sanitarie  per  terapie  ed  interventi  straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,  effettivamente  a
carico  del  richiedente  e  sostenute  anche  per  le persone di cui
all'art.  433  del  codice  civile,  di  ammontare  complessivo   non
imferiore  a due mensilita' degli emolumenti fissi e continuativi, al
netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione
della domanda;
     b)  acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per il
nucleo familiare  del  richiedente  o  dei  figli  maggiorenni;  tale
ipotesi  ricorre  anche  in caso di alloggio inadeguato al fabbisogno
della  propria  famiglia  o  dei  figli  ai  sensi  della   normativa
provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata.
   2.  L'acconto  di  cui  al comma 1 puo' essere concesso inoltre in
caso di estinzione anticipata, anche parziale, di un mutuo ipotecario
per  l'acquisto  o  la  costruzione  della prima casa di abitazione e
sempre che il mutuo residuo da estinguere non sia inferiore a quattro
mensilita'  degli  emolumenti  fissi  e  continuativi, al netto delle
ritenute di legge, in  godimento  nel  mese  di  presentazione  della
domanda.
   3.  L'acconto  di cui al comma 1, lettera b), puo' essere concesso
una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
   4.  Gli  acconti  di cui al comma 1 non possono superare l'ottanta
per cento dell'indennita' di  buonuscita  maturata  alla  data  della
domanda di acconto.