Art. 5.
 
   1.  Le  domande  di acconto di cui all'articolo 4 vanno presentate
all'Ispettorato al  personale  entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,
corredate della seguente documentazione:
     a)  per  le  spese  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera a):
idonea documentazione concernente la spesa sostenuta  entro  un  anmo
precedente la domanda o da sostenersi;
     b)  per  le spese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b): in
caso di acquisto: contratto o contratto preliminare di  compravendita
o  altro  atto di acquisto, di data non anteriore di un anno; in caso
di costruzione:  concessione  edilizia  e  preventivo  dei  costi  di
costruzione  a  firma del progettista; in caso di estinzione di mutuo
ipotecario:  il  contratto  di  mutuo   nonche'   una   dichiarazione
dell'istituto    bancario   relativa   all'importo   necessario   per
l'estinzione anticipata del mutuo;  in  ogni  caso  alla  domanda  va
allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che trattasi  delle
prima casa di abitazione;
     c)  speciale  procura  irrevocabile  di  delega  in favore della
Provincia per risucotere l'indennita' di premio  di  servizio  dovuta
dall'I.N.A.D.E.L.,  con  sottoscrizione  autenticata  dal funzionario
preposto al competente ufficio provinciale o  da  un  funzionario  da
esso delegato.
   2.  Le  domande  di  acconto  sono  accolte  nella  stessa  misura
percentuale della spesa  ammessa  in  relazione  alle  disponibilita'
dell'apposito stanziamento in bilancio.
   3.  L'acconto  viene  concesso o negato con decreto dell'Assessore
provinciale  al  personale,   previo   parere   del   Consiglio   per
l'organizzazione  ed il personale. Contro il diniego dell'acconto, in
tutto o in parte, e' ammesso  ricorso  alla  Giunta  provinciale.  La
liquidazione   avviene   sulla   base  delle  spese  sostenute  o  da
sostenersi.
   4.   In  caso  di  erogazione  dell'acconto  sulla  indennita'  di
buonuscita  non  giustificata  in  tutto  o  in   parte   da   idonea
documentazione  di  spesa,  da  presentarsi entro diciotto mesi dalla
liquidazione, l'Assessore provinciale al personale dispone ai sensi e
per  gli  effetti  dell'articolo  2, comma 5, il recupero delle somme
indebitamente percepite.