Art. 5. 1. Le domande di acconto di cui all'articolo 4 vanno presentate all'Ispettorato al personale entro il 31 maggio di ogni anno, corredate della seguente documentazione: a) per le spese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a): idonea documentazione concernente la spesa sostenuta entro un anmo precedente la domanda o da sostenersi; b) per le spese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b): in caso di acquisto: contratto o contratto preliminare di compravendita o altro atto di acquisto, di data non anteriore di un anno; in caso di costruzione: concessione edilizia e preventivo dei costi di costruzione a firma del progettista; in caso di estinzione di mutuo ipotecario: il contratto di mutuo nonche' una dichiarazione dell'istituto bancario relativa all'importo necessario per l'estinzione anticipata del mutuo; in ogni caso alla domanda va allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che trattasi delle prima casa di abitazione; c) speciale procura irrevocabile di delega in favore della Provincia per risucotere l'indennita' di premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L., con sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto al competente ufficio provinciale o da un funzionario da esso delegato. 2. Le domande di acconto sono accolte nella stessa misura percentuale della spesa ammessa in relazione alle disponibilita' dell'apposito stanziamento in bilancio. 3. L'acconto viene concesso o negato con decreto dell'Assessore provinciale al personale, previo parere del Consiglio per l'organizzazione ed il personale. Contro il diniego dell'acconto, in tutto o in parte, e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale. La liquidazione avviene sulla base delle spese sostenute o da sostenersi. 4. In caso di erogazione dell'acconto sulla indennita' di buonuscita non giustificata in tutto o in parte da idonea documentazione di spesa, da presentarsi entro diciotto mesi dalla liquidazione, l'Assessore provinciale al personale dispone ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 5, il recupero delle somme indebitamente percepite.