Art. 6. 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento le domande sono da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. 2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo sono ammesse previa presentazione della documentazione prevista dal regolamento entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta di regolarizazione. 3. In sede di prima appplicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente regolamento la documentazione ivi indicata non puo' essere di data anteriore di un anno dall'entrata in vigore della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54. 4. I dipendenti che hanno gia' usufrito dell'acconto sulla indennita' di buonuscita, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, possono ottenere anche l'acconto di cui al capo II del presente regolamento, previa detrazione dell'acconto gia' percepito.