Art. 6.
 
   1.  In  sede di prima applicazione delle disposizioni del presente
regolamento le domande  sono  da  presentare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.
   2.  In  sede  di  prima  applicazione delle disposizioni di cui al
presente regolamento le  domande  presentate  prima  dell'entrata  in
vigore  del  regolamento  medesimo  sono ammesse previa presentazione
della  documentazione  prevista  dal  regolamento  entro  il  termine
perentorio di sessanta giorni dalla richiesta di regolarizazione.
   3.  In  sede  di  prima appplicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 5 del presente  regolamento  la  documentazione
ivi   indicata   non  puo'  essere  di  data  anteriore  di  un  anno
dall'entrata in vigore della legge provinciale 7  dicembre  1988,  n.
54.
   4.  I  dipendenti  che  hanno  gia'  usufrito  dell'acconto  sulla
indennita' di buonuscita,  ai  sensi  dell'articolo  11  della  legge
provinciale 24 marzo 1977, n. 11, possono ottenere anche l'acconto di
cui  al  capo  II  del  presente   regolamento,   previa   detrazione
dell'acconto gia' percepito.